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Sez. 2, Sentenza n. 6527 del 05/11/1998 Cc. (dep. 03/03/1999) Rv. 212735 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO | Sentenza contumaciale - Specifico mandato - Forme per il rilascio - Sono quelle previste per la nomina del difensore.
Stato
decisa il 1998-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212735-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO

Lo specifico mandato richiesto dall'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen. per la legittimazione del difensore all'impugnazione di sentenza contumaciale non va confuso con la procura speciale di cui all'art. 122 stesso codice e, pertanto, per la sua validità è sufficiente la nomina fatta con la forma di cui al precedente art. 96, comma secondo; nomina che è efficace se fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, purché da detta dichiarazione emerga, in modo chiaro e univoco, la volontà di impugnare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)