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Sez. 2, Sentenza n. 2445 del 02/02/2011 (Rv. 616504 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI | Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore - Criteri ex art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esaustività - Sussistenza - Riferimento ai criteri integrativi della tariffa professionale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616504-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI

In tema di patrocinio a spese dello Stato, i criteri cui l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, devono ritenersi esaustivi, sicchè il giudice, nell'applicare la tariffa professionale, non può invece fare riferimento anche ai criteri integrativi e adeguatori della tariffa medesima, non essendo operante l'art. 1, comma 2, della tariffa penale di cui al d.m. 8 aprile 2004 n. 127, che consente di quadruplicare il compenso per le cause che richiedono un particolare impegno per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, e ciò sia per l'espresso divieto, contenuto nel citato art. 82, del superamento dei valori medi di tariffa, sia perchè la norma già contempla la natura dell'impegno professionale come un elemento da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del compenso tra il minimo della tariffa e la media di tali valori.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)