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Sez. 2, Sentenza n. 190 del 26/01/1971 (Rv. 349586 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349586-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

La sospensione dei termini processuali disposta dall'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, non si applica, ai sensi del successivo art 3, ai procedimenti indicati nell'art 92 RD 30 gennaio 1941, n 12, fra i quali sono da comprendere le controversie individuali di lavoro. Tale esclusione riguarda le varie fasi del processo, compresa quella di legittimita.*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)