Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12344 del 18/05/2018 (Rv. 648517 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Giudizio di legittimità - "Ri-produzione" di un documento munito di timbro postale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Nel giudizio di legittimità, è ammissibile, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di un documento munito di timbro postale attestante la data certa, ove lo stesso documento, ancorché privo di timbro postale, sia stato prodotto nei precedenti gradi del processo.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo insufficiente, ai fini della prova della tempestività del gravame, la produzione della distinta-elenco delle raccomandate predisposta dall'amministrazione, non munita del timbro postale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)