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Sez. 2, Sentenza n. 24 del 03/01/1966 (Rv. 320058 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA - NUMERO DEI CONDOMINI INFERIORE A QUELLO PREVISTO DAL CODICE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320058-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA - NUMERO DEI CONDOMINI INFERIORE A QUELLO PREVISTO DAL CODICE - AMMISSIBILITA.*

La norma di cui all'art.1129 cod. civ. la quale dispone che, quando i condomini sono piu di quattro, l'assemblea nomini un amministratore, non esclude la possibilita di nomina di un amministratore quando i condomini siano quattro o meno di quattro. (Conf 1450'50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)