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Sez. 2, Sentenza n. 1716 del 05/05/1975 (Rv. 375346 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - PROCEDIMENTO - NATURA - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375346-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - PROCEDIMENTO - NATURA - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE - NECESSITA.*

Che l'impugnazione del condomino dissenziente contro la deliberazione dell'assemblea dei condomini per contrarieta a norma di legge o del regolamento condominiale debba proporsi all'autorita giudiziaria con ricorso anzi che con citazione, non significa che essa dia luogo ad un procedimento di volontaria giurisdizione, da celebrare nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, di cui agli artt 737 e seguenti cod civ: al contrario, essa da luogo ad un procedimento contenzioso, soggetto al principio del contraddittorio (art 101 cod proc civ), con la conseguente Costituzione del rapporto processuale solo nel momento della notifica del ricorso alla controparte e non gia nel momento del suo deposito in cancelleria. Pertanto, il termine di decadenza di trenta giorni, di cui allo ultimo comma dell'art 1137 cod civ, deve considerarsi rispettato solo se entro i trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione il ricorso venga notificato. (V 333/59; 791/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)