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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicimali veterinari (81/852/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione1,

considerando che occorre sia proseguire il ravvicinamento iniziato con la direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari2, sia garantire l'applicazione dei principi enunciati dalla presente direttiva;

considerando che, tra le disparità che ancora sussistono, quelle relative al controllo dei medicinali veterinari sono di fondamentale importanza e che, inoltre, l'articolo 5, secondo comma, punto 10, della direttiva 81/851/CEE prevede la presentazione di informazioni e documenti riguardanti i risultati di prove effettuate sul medicinale veterinario che forma oggetto di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio;

considerando che norme e protocolli per l'esecuzione delle prove sui medicinali veterinari, che costituiscono un mezzo efficace per il controllo di questi ultimi e quindi per la salvaguardia della salute pubblica, sono tali da facilitare la circolazione dei medicinali veterinari in quanto fissano norme comuni per l'esecuzione delle prove e per la costituzione dei fascicoli;

considerando che l'adozione delle stesse norme e degli stessi protocolli da parte di tutti gli Stati membri consentirà alle competenti autorità di pronunciarsi sulla base di prove uniformate e secondo criteri comuni, contribuendo così a prevenire le divergenze di valutazione;

considerando che le prove fisico-chimiche, biologiche o microbiologiche di cui all'articolo 5, secondo comma, punto 10 della direttiva 81/851/CEE sono strettamente connesse coi punti 3, 4, 6 e 9 dello stesso comma e che è dunque necessario precisare anche i dati che dovranno essere forniti a norma di tali punti;

considerando che il tempo d'attesa di cui all'articolo 5, secondo comma, punto 8, della direttiva 81/851/CEE dev'essere fissato in funzione dei risultati delle prove di cui al punto 10 dello stesso articolo;

considerando che i concetti di nocività e di effetto terapeutico di cui all'articolo 11 della direttiva 81/851/CEE possono essere esaminati solo in relazione reciproca e hanno unicamente un significato relativo, da valutare in base al grado di sviluppo della scienza e tenendo conto della destinazione del medicinale; che i documenti e le informazioni da presentare a corredo della domanda d'autorizzazione all'immissione in commercio devono mettere in risalto l'aspetto favorevole dell'equilibrio tra efficacia e rischi potenziali; che, in caso negativo, la domanda deve essere respinta;

considerando che la qualità delle prove è essenziale e che, pertanto, le prove effettuate conformemente alle presenti disposizioni devono essere prese in considerazione a prescindere dalla cittadinanza degli esperti che le hanno effettuate e dal paese in cui sono state eseguite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinchù le informazioni ed i documenti che devono essere presentati a corredo della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario, a norma dell'articolo 5, secondo comma, punti 3, 4, 6, 8, 9 e 10, della direttiva 81/851/CEE siano forniti dagli interessati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Qualora, a norma dell'articolo 5, secondo comma, punto 10, lettera a) o b), della direttiva succitata, sia presentata una documentazione bibliografica, si applicano per analogia le disposizioni della presente direttiva.

Art. 2

Il comitato per i medicinali veterinari, di cui all'articolo 16 della direttiva 81/851/CEE, può esaminare ogni questione relativa all'applicazione della presente direttiva.

Art. 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di 24 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 1981. Per il Consiglio Il Presidente P. WALKER (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.