Sez. 6, Sentenza n. 33874 del 12/05/2015 Ud. (dep. 31/07/2015) Rv. 264458 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - IN GENERE | Sostituzione dell'originaria misura con gli arresti domiciliari - Annullamento dell'ordinanza genetica - Successivo allontanamento dell'imputato dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari - Configurabilità del reato di evasione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - IN GENERE
Non integra il reato di evasione l'allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari applicati in sostituzione di altra e meno grave misura cautelare quando la condotta è posta in essere in data successiva all'annullamento (nella specie, da parte della Corte di cassazione) dell'ordinanza genetica. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il provvedimento di aggravamento di una misura cautelare presuppone necessariamente la validità della originaria ordinanza coercitiva).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)