Sez. 1, Sentenza n. 3117 del 05/03/2002 (Rv. 552794 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Ipotesi disciplinata dal primo e dal secondo coma dell'art. 223 del D.Lgs. n. 285/92 - Avviso di avvio del procedimento amministrativo - Necessità ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
Anche in relazione alle ipotesi di sospensione provvisoria della patente di guida disciplinate dal primo e dal secondo comma dell'art. 223 del codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 1992 sono ravvisabili quelle ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1991, giustificano la deroga alla regola che impone che l'avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)