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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16981 del 13/08/2020 (Rv. 658698 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE | Locazione di immobile pignorato - Canoni - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658698-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE

In tema di IRPEF, il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito complessivo del debitore esecutato, a norma dell'art. 26 (già 23), comma 1, T.U.I.R., indipendentemente dalla percezione dei canoni.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)