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Sez. 1, Sentenza n. 6193 del 21/11/1981 (Rv. 416975 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO - SINTETICO - IN GENERE - IMPRESA COMMERCIALE NON SOGGETTA A TASSAZIONE IN BASE A BILANCIO - CONFESSATA MANCANZA DI LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - IMPOSSIBILITÀ CONSEGUENTE DELL'UFFICIO DI CONTROLLARE LA ESATTEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ACCERTAMENTO DELL'IMPONIBILE IN VIA INDUTTIVA E SINTETICA - LEGITTIMITÀ - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CONTRIBUENTE.*
Stato
decisa il 1981-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416975-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO - SINTETICO - IN GENERE - IMPRESA COMMERCIALE NON SOGGETTA A TASSAZIONE IN BASE A BILANCIO - CONFESSATA MANCANZA DI LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - IMPOSSIBILITÀ CONSEGUENTE DELL'UFFICIO DI CONTROLLARE LA ESATTEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ACCERTAMENTO DELL'IMPONIBILE IN VIA INDUTTIVA E SINTETICA - LEGITTIMITÀ - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CONTRIBUENTE.*

In tema d'imposta di ricchezza mobile a carico d'impresa commerciale non soggetta a tassazione in base a bilancio, qualora, nonostante l'indicazione analitica degli elementi attivi e passivi concorrenti alla formazione del reddito, contenuta nella dichiarazione del contribuente, l'ufficio non sia in grado di controllare l'esattezza dei relativi dati, per la confessata Mancanza dei libri e delle scritture contabili prescritte dall'art. 2214 e segg. cod. civ., l'ufficio medesimo, senza necessità di contestare formalmente gli elementi eventualmente forniti dal contribuente in Sede di risposte al questionario scritto inviatogli, ovvero di procedere ad ispezione documentale nella Sede dell'impresa (artt. 39 e 42 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), è legittimato ad accertare l'imponibile in via induttiva e sintetica, restando a carico dell'interessato l'Onere della prova contraria (art. 118 secondo comma del citato decreto). (V 5279/79, mass n 401872).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 39, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 42, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 117, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)