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Sez. 5, Sentenza n. 8622 del 30/05/2012 (Rv. 622784 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Decisione nella causa del merito - Questione ritualmente proposta, ma non esaminata nei precedenti gradi - Perdita di un grado di merito - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622784-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

È consentito alla Corte di cassazione decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., una questione di diritto che non richieda nuovi accertamenti di fatto, anche quando essa - ritualmente prospettata sia in primo che in secondo grado - sia stata totalmente ignorata dai giudici di merito. In tale eventualità, infatti, non solo non vi è stata alcuna limitazione al contraddittorio ed al diritto di difesa, ma la perdita per le parti di un grado di merito è compensata dalla realizzazione del principio costituzionale di speditezza, di cui all'art. 111 cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)