Sez. L, Sentenza n. 23929 del 25/11/2010 (Rv. 615681 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Compenso - Art. 70 del c.c.n.l. comparto scuole del 4 agosto 1995 - Interpretazione - Pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo - Riferimento al solo stipendio tabellare - Fondamento - Conseguenze - Computo dell'indennità integrativa speciale - Esclusione.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
In tema di compenso del lavoro degli insegnanti, l'art. 70 del c.c.n.l. comparto scuole 4 agosto 1995 si interpreta nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo va determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all'art. 63 del medesimo c.c.n.l., dovendosi intendere il rinvio operato all'art. 88, quarto comma del d.P.R. n. 417 del 1974, limitato al solo criterio di calcolo e non anche al complessivo trattamento economico in godimento. Ne consegue che, nella determinazione del compenso dovuto per le ore prestate oltre la diciottesima, va escluso il comparto dell'indennità integrativa speciale.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 04/08/1995 art. 63, Contr. Coll. 04/08/1995 art. 70, DPR 31/05/1974 num. 417 art. 88 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)