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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10580 del 07/05/2013 (Rv. 626032 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI | Nullità dell'atto introduttivo del giudizio - Conversione della nullità in motivo di gravame - Rinnovazione, in appello, delle attività compiute in primo grado - Necessità - Compimento delle attività precluse - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626032-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI

Qualora venga dedotta la nullità della citazione come motivo d'appello, in applicazione del principio della conversione delle nullità in motivo di gravame, gli effetti della sua rilevazione da parte del giudice sono regolati in conformità all'art. 294 cod. proc. civ., equivalendo la proposizione dell'appello a costituzione tardiva nel processo, di talché il convenuto contumace, pur avendo diritto alla rinnovazione dell'attività di primo grado da parte del giudice di appello (ai sensi dell'art. 354, quarto comma, cod. proc. civ.), intanto potrà essere ammesso a compiere le attività che sono colpite dalle preclusioni verificatesi nel giudizio di primo grado, in quanto dimostri che la nullità della citazione gli abbia impedito di conoscere il processo e, quindi, di difendersi, se non con la proposizione del gravame: situazione che, peraltro, può verificarsi solo in ipotesi di nullità per omessa o assolutamente incerta indicazione del giudice adìto in primo grado, occorrendo, in ogni altra ipotesi, la dimostrazione (del tutto residuale) che le circostanze del caso concreto abbiano determinato anche la mancata conoscenza della pendenza del processo. (Nella specie, era stato concesso un termine a comparire minore di quello previsto dall'art. 415, comma quinto, cod. proc. civ., in relazione all'art. 447 bis cod. proc. civ., situazione ritenuta dunque inidonea a consentire la proposizione tardiva in appello di una domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)