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Sez. 3, Sentenza n. 1364 del 21/10/1968 Ud. (dep. 14/12/1968) Rv. 109716 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - MORTE DEL DOMICILIATARIO - INIDONEITA DELL'ELEZIONE - IPOTESI DEL DOMICILIATARIO DIFENSORE - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICA ALLO STUDIO DEL DIFENSORE DOMICILIATARIO DECEDUTO - NULLITA ASSOLUTA.*
Stato
decisa il 1968-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109716-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - MORTE DEL DOMICILIATARIO - INIDONEITA DELL'ELEZIONE - IPOTESI DEL DOMICILIATARIO DIFENSORE - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICA ALLO STUDIO DEL DIFENSORE DOMICILIATARIO DECEDUTO - NULLITA ASSOLUTA.*

Nessuna norma di legge prescrive che nel caso di morte del domiciliatario l'imputato debba essere invitato a fare altra elezione di domicilio tuttavia, la morte del domiciliatario determina l'inidoneita della elezione di domicilio, per cui deve procedersi alla notificazione degli Atti a norma degli artt.169 e 170 cod.proc.pen. cio soprattutto nell'ipotesi in cui la elezione di domicilio sia stata fatta presso un difensore, presupponendo essa l'esistenza di un rapporto fiduciario tra domiciliatario e imputato, in forza del quale quest'ultimo intende garantirsi che al suo difensore-domiciliatario pervenga ogni notizia relativa al procedimento che lo interessa. In quest'ipotesi, quindi, e la persona del difensore che deve essere presa in considerazione per la notificazione degli Atti e non il luogo ove questi aveva lo studio al momento della elezione di domicilio. Ne consegue che, la notifica del decreto di citazione, eseguita allo imputato presso lo studio del difensore domiciliatario a notevole distanza dalla morte di quest'ultimo, e affetta da nullita assoluta e insanabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)