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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13181 del 17/05/2021 (Rv. 661385 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale - Giudizi dinanzi alla sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661385-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

L'articolo 1 della l. n. 742 del 1969, che stabilisce la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, va interpretato nel senso che la sospensione opera con riguardo a tutti i giudizi in materia di diritti soggettivi o interessi legittimi, salve le eccezioni espressamente previste; l'istituto opera, pertanto, anche nei giudizi davanti alle giurisdizioni speciali e, quindi, anche a quelli promossi per responsabilità erariale avanti la sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti.

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)