Sez. 3, Sentenza n. 7485 del 20/03/2008 (Rv. 602160 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Domanda principale e domanda riconvenzionale avente come presupposto il rigetto della prima - Accoglimento della domanda principale - Effetti - Implicito rigetto della riconvenzionale - Sussistenza - Impugnazione della sentenza con riferimento a tale accoglimento - Necessità di impugnazione anche in relazione al rigetto della riconvenzionale - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Quando é proposta una domanda principale ed una domanda riconvenzionale che abbia come presupposto il rigetto della prima, l'accoglimento della domanda principale implica l'esplicito rigetto della riconvenzionale e, ove venga impugnata la sentenza quanto al detto accoglimento, il rigetto della riconvenzionale non deve essere assoggettato ad impugnazione, in quanto, per effetto del nesso di dipendenza dall'accoglimento della domanda principale, la riforma o la cassazione della sentenza quanto a quest'ultimo estendono i loro effetti, a norma dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., al rigetto implicito della riconvenzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)