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Sez. 5, Sentenza n. 6620 del 19/03/2009 (Rv. 607542 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avviso d'accertamento integrativo - Impugnazione per contraddittorietà con precedente accertamento induttivo - Inammissibilità - Mancato annullamento dell'atto precedente in autotutela - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607542-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Oggetto del processo tributario è l'accertamento della legittimità della pretesa tributaria in quanto avanzata con l'atto impugnato ed alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati. Ne consegue che, in sede di impugnazione di un avviso di accertamento integrativo, il giudice tributario è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla legittimità della pretesa avanzata con tale avviso e non può ritenerne l'illegittimità sulla base della ritenuta contraddittorietà con altro precedente avviso, posto che il difetto logico idoneo ad inficiare l'atto impugnato non potrebbe che essere intrinseco all'atto stesso, senza possibilità di estendersi ad atti non oggetto di impugnazione e, peraltro, senza che il mancato esercizio dell'autotutela da parte dell'Amministrazione in relazione ad atto diverso da quello impugnato possa rilevare e tanto meno costituire valida motivazione per l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)