Sez. L, Sentenza n. 4220 del 07/04/1992 (Rv. 476636 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere | Qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o come autonomo - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a contratti di lavoro autonomo cosiddetto "a cachet" con la RAI.
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti d'applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Nella specie, la sentenza dei giudici di merito, confermata dalla S.C., ha escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato in relazione alle prestazioni svolte per ente radiotelevisivo in base ad una serie di contratti di lavoro autonomo cosiddetto a "cachet" aventi ad oggetto la redazione di testi di programmi radiofonici, in assenza di controlli diretti sulle modalità di svolgimento della attività.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)