diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2816 del 22/10/1963 (Rv. 264375 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA DI RILASCIO CON RISERVA DELL'ECCEZIONI DEL CONVENUTO - RIMESSIONE DINANZI AL TRIBUNALE - ECCEZIONE DI LITISPENDENZA - RIGETTO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1963-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264375-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA DI RILASCIO CON RISERVA DELL'ECCEZIONI DEL CONVENUTO - RIMESSIONE DINANZI AL TRIBUNALE - ECCEZIONE DI LITISPENDENZA - RIGETTO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA.*

Avverso l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del conduttore (art 665) e ammissibile il regolamento di Competenza quando il pretore, nel rimettere le parti dinanzi al tribunale per la decisione del merito, abbia respinto l'eccezione di litispendenza tra il procedimento di rilascio ed altro procedimento pendente tra le parti dinanzi allo stesso tribunale. (V 7134'62 1744'60 2655'59 2479'58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)