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Sez. 1, Sentenza n. 7875 del 25/05/1995 Ud. (dep. 13/07/1995) Rv. 202190 - 01

Armi - Materie esplodenti | Deposito di fuochi artificiali senza la prescritta licenza - Configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. - Identità degli elementi costitutivi con quelli previsti dall'art. 47 Testo Unico Legge P.S. 18 giugno 1931 n. 773 - Sanzione applicabile - È quella stabilita dall'art. 678 cod. pen. - Ragioni - Fattispecie in tema di declaratoria di estinzione del reato per oblazione.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202190-01

Armi - Materie esplodenti

La detenzione in deposito, senza la prescritta licenza, di materiale esplodente - ivi compresi i fuochi artificiali - integra gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. i cui elementi costitutivi si identificano peraltro con quelli previsti dall'art. 47 Testo Unico Leggi P.S. 18 giugno 1931 n. 773; ne consegue che la sanzione applicabile è quella prevista dallo stesso art. 678 citato (pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda), atteso che, in virtù del disposto di cui all'art. 17 del Testo Unico suddetto, le contravvenzioni alle disposizioni ivi previste sono punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda solo nel caso in cui non risulti stabilita una pena ovvero non provveda il codice penale. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha annullato la sentenza con la quale il Pretore aveva dichiarato estinta per oblazione ex art. 162 bis cod. pen., la contravvenzione prevista dagli artt. 47 e 17 Testo Unico Leggi P.S.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 678, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)