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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 29 ottobre 1980, causa 22/80

Decisione
decisa il 1980-10-29
ECLI
ECLI:EU:C:1980:251

Epigrafe

Nel procedimento 22/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte in forza dell'art. 177 del Trattato CEE dalľAmtsgericht di Berlino-Schöneberg nella causa dinanzi ad esso pendente tra Boussac Saint-Frères SA, Lilla (Francia), e Brigitte Gerstenmeier, Euskirchen (Repubblica federale di Germania), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; P. Pescatore e T. Koopmans, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici, avvocato generale: H. Mayras; cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta

paragrafo 1
La società francese Boussac Saint-Frères (in prosieguo Boussac) ha promosso dinanzi all'Amtsgericht di Berlino-Schöneberg un procedimento ingiuntivo vertente sul pagamento di 1934,52 FF, assertivamente dovutile dalla Gerstenmeier, persona residente nella Repubblica federale di Germania.
paragrafo 2
II giudice adito non ha potuto accogliere la domanda, in quanto l'art. 688 del codice di procedura civile tedesco (in prosieguo ZPO), in forza di una modifica introdotta mediante legge 3 dicembre 1976, detta di semplificazione, non consente più la promozione di procedimenti ingiuntivi (Mahnverfahren) per la riscossione di crediti in moneta straniera se il debitore risiede nella Repubblica federale. La stessa disciplina consente tuttavia la promozione di un procedimento ingiuntivo per la riscossione di crediti in moneta straniera se il debitore risiede all'estero. Ritenendo questo sistema sostanzialmente discriminatorio, il giudice adito, con ordinanza 24 novembre 1979, ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 3
«se questa modifica del codice di procedura civile tedesco, nei confronti dei creditori di altri Stati membri della Comunità economica europea, sia un provvedimento di effetto discriminatorio e come tale inefficace per violazione dell'art. 7 del Trattato CEE, cosicché detti creditori possono continuare a valersi del procedimento ingiuntivo onde riscuotere somme in valuta estera nei confronti di debitori aventi sede nella Repubblica federale di Germania».
paragrafo 4
L'ordinanza di rinvio è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 14 gennaio 1979.
paragrafo 5
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE hanno presentato osservazioni scritte la Boussac, con l'aw. H. Weil, del foro di Francoforte, il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Biilow, in qualità di agente e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Peter Karpenstein, in qualità di agente.
paragrafo 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in virtù dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE

paragrafo 1
La Boussac, dopo aver ricordato i vantaggi della semplicità, della rapidità e dell'economia del procedimento ingiuntivo rispetto al procedimento normale, sottolinea che fino al 1o luglio 1977, data in cui è entrata in vigore la legge 3 dicembre 1976, la riscossione di un credito mediante detto procedimento era possibile indipendentemente dalla moneta in cui il credito era espresso e dallo Stato in cui risiedeva il debitore, sempreché questo Stato fosse uno dei firmatari della convenzione di Bruxelles del 17 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
paragrafo 2
La modifica apportata all'art. 688 ZPO è incompatibile non solo con il divieto di discriminazione sancito dall'art. 7 del Trattato CEE, ma anche con il divieto, che scaturisce dal sistema del Trattato, di rendere più restrittivo un regime liberale preesistente.
paragrafo 3
Questo articolo rientra nella sfera d'applicazione del Trattato CEE, in quanto le limitazioni che esso comporta hanno ripercussioni negative sul perseguimento di diverse delle finalità enunciate nelle disposizioni del Trattato stesso, cioè l'armonioso sviluppo delle attività economiche nel complesso della Comunità (art. 2), la libertà di circolazione delle merci (artt. 3a, 9 e segg.), ľuniformizzazione delle condizioni di concorrenza (art. 3 f), la liberazione dei pagamenti (art. 106) e la parità della tutela dei diritti per tutti i cittadini della Comunità (art. 220).
paragrafo 4
Esso comporta una disparità di trattamento tra creditori, a seconda della moneta (tedesca o straniera) in cui sono espressi i crediti. Un'ulteriore discriminazione si opera tra i titolari di crediti in monete straniere, a seconda che il debitore risieda nella Repubblica federale di Germania o in un altro Stato firmatario della convenzione di Bruxelles del 1968.
paragrafo 5
Pur se questa disparità di trattamento non ha alcun rapporto con la cittadinanza, i suoi effetti sono tuttavia identici a quelli di una discriminazione fondata sulla cittadinanza. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, vi è una discriminazione dissimulata ogniqualvolta una disciplina nazionale si risolve nel collocare i cittadini di quello Stato membro in una situazione più favorevole rispetto ai cittadini degli altri Stati membri. Questo effetto si ha precisamente con la distinzione operata dall'art. 688 ZPO.
paragrafo 6
In realtà, il procedimento ingiuntivo può venir promosso dalle imprese tedesche che, negli scambi internazionali all'interno della Comunità (i cui Stati membri hanno tutti aderito alla convenzione di Bruxelles del 1968), fatturano in moneta tedesca, mentre non possono promuovere lo stesso tipo di procedimento le imprese di altri Stati membri che fatturano nella loro moneta nazionale. È vero che questo procedimento è escluso anche per un creditore tedesco che rivendica — nei confronti di un debitore pure tedesco — un credito espresso in moneta straniera, ma non si deve dimenticare che in questo caso, peraltro rarissimo nei normali scambi commerciali, non si tratta di una transazione internazionale. Per contro, nei confronti di un debitore residente all'estero, il creditore tedesco ha piena facoltà di far ricorso al procedimento ingiuntivo onde riscuotere un credito espresso in moneta straniera. Ne consegue che, negli scambi internazionali, le imprese tedesche non subiscono alcun pregiudizio, sia che fatturino in moneta tedesca che in moneta di altro paese, mentre le imprese degli altri Stati membri possono avvalersi del procedimento ingiuntivo solo se fatturano in moneta tedesca.
paragrafo 7
Quanto alla giustificazione fornita dal governo tedesco, secondo il quale la limirazione imposta dall'art. 688 ZPO si spiega con l'esigenza di applicare al procedimento ingiuntivo il sistema dell'informatica — il che rende necessaria la standardizzazione del procedimento escludendone i crediti espressi in moneta straniera — la Boussac osserva che questo sistema di meccanizzazione non è ancora operante. Essa sottolinea inoltre che questa giustificazione non vale per quel che riguarda la riscossione di crediti espressi in moneta straniera nei confronti di un debitore straniero residente nell'area del mercato comune, modo di procedere che è ancora consentito. Il governo federale, nell'esporre i motivi dell'adozione della legge sulla semplificazione, ha giustificato la conservazione di questa facoltà adducendo la necessità di facilitare alle imprese tedesche la riscossione all'estero di crediti di media o piccola entità. Orbene, se questo argomento è valido per le imprese tedesche, non vi è motivo per cui non dovrebbe esserlo anche per le imprese straniere. Comunque sia, la parità d'accesso di tutti i cittadini comunitari a un tipo di procedimento giurisdizionale dovrebbe avere un'indiscussa prevalenza sull'interesse a razionalizzare il disbrigo delle pratiche da parte dei tribunali. Ne consegue che l'art. 688 ZPO, nella versione attualmente in vigore, non è obiettivamente giustificato.
paragrafo 8
La disposizione criticata à peraltro incompatibile con il diritto comunitario, anche perché rappresenta un ingiustificato passo indietro rispetto al grado di liberalizzazione già raggiunto in questo settore. Orbene, dall'esame di diverse disposizioni del Trattato CEE emerge che il divieto di rimettere in forse provvedimenti di liberalizzazione costituisce un principio insito nel Trattato stesso, anche se non è sancito da una norma espressa di carattere generale.
paragrafo 9
Il provvedimento in questione viola, per di più, quanto meno indirettamente, il principio della libertà di pagamento sancito dall'art. 106 del Trattato, in quanto stimola il creditore straniero che intenda far ricorso alla procedura semplice e poco dispendiosa del procedimento ingiuntivo, a fatturare le sue forniture di merci e le sue prestazioni in moneta tedesca, cioè in una moneta diversa da quella usata nella sua nazione.
paragrafo 10
Non si può affermare che il creditore può evitare la discriminazione traducendo in DM il credito espresso in moneta straniera. Non sarebbe corretto sostenere ciò, anzitutto perché il debitore, secondo il codice civile tedesco, avrebbe la facoltà di effettuare il pagamento in DM o in moneta straniera, in secondo luogo perché il creditore non è tenuto ad accollarsi il rischio del cambio tra il giorno dell'esperimento dell'azione i il giorno dell'esecuzione del titolo.
paragrafo 11
Infine non va dimenticato che la Court of Appeal inglese, in una sentenza del 26 novembre 1976 (Schorsch Meier GmbH e/Hennin, causa n. 7351630) ha dichiarato, invocando il Trattato CEE ed in particolare l'art. 106 dello stesso, che i tribunali britannici devono ormai accogliere anche le domande di riscossione di crediti espressi in moneta straniera. I principi enunciati dal giudice inglese in questa pronuncia, che scardina una giurisprudenza costante e consolidata nel Regno Unito fin dal XVII secolo, dovrebbero applicarsi anche nella fattispecie. È opportuno osservare, a questo proposito, che la violazione del diritto comunitario operata dall'art. 688 ZPO è ancor più grave in quanto la restrizione che esso implica è intervenuta dopo l'entrata in vigore del Trattato CEE e in quanto si opera una discriminazione a seconda che il credito riguardi un debitore tedesco o un debitore residente in un altro Stato membro della Comunità.
paragrafo 12
Il governo della Repubblica federale di Germania ritiene che le norme che escludono la possibilità di ricorrere al procedimento ingiuntivo per riscuotere crediti espressi in moneta straniera non siano in contrasto con il diritto comunitario, in quanto non assumono come parametro la cittadinanza dell'attore. Non vi è nemmeno discriminazione di fatto, in quanto la restrizione deriva dalla necessità di organizzare adeguatamente il procedimento. Inoltre, resta sempre al creditore la possibilità di chiedere il pagamento dei suoi crediti espressi in moneta straniera promuovendo una normale azione dinanzi al giudice ordinario.
paragrafo 13
Il ricorso al procedimento ingiuntivo è peraltro vantaggioso solo se il convenuto non si difende. Al contrario, nell'ipotesi in cui un creditore straniero voglia riscuotere un credito senza convertirlo in moneta nazionale all'inizio della causa, è normale prevedere — per motivi di alea del cambio — che la controparte presenti una difesa. È dunque logico escludere da questo procedimento i crediti non trasformati in moneta nazionale.
paragrafo 14
Le modifiche apportate all'art. 688 ZPO dalla legge 3 dicembre 1976 sono state ispirate dalle proposte di una commissione di inchiesta che ha studiato il problema della razionalizzazione del procedimento ingiuntivo mediante ricorso all'informatica. Dall'indagine è risultato che l'inclusione nel sistema computerizzato delle domande di procedimenti ingiuntivi vertenti su crediti espressi in monete straniere avrebbe provocato notevoli difficoltà di ordine tecnico e avrebbe comportato per di più spese troppo alte. Si è perciò deciso di escludere il procedimento ingiuntivo dai mezzi di ricorso per la riscossione di detti crediti nella Repubblica federale. I creditori stranieri comunque possono sempre promuovere un procedimento ingiuntivo, a condizione che esprimano il loro credito in moneta tedesca.
paragrafo 15
Si deve inoltre far chiaramente distinzione tra le disposizioni del n. 1 dell'art. 688, che vietano di riscuotere tramite il procedimento ingiuntivo un credito espresso in moneta straniera se il debitore risiede nella Repubblica federale da quelle del n. 3, che lo consentono se il debitore risiede in un altro Stato membro. Queste ultime disposizioni, in realtà, non sono altro che disposizioni di esecuzione della convenzione di Bruxelles del 1968 e mirano a garantire che atti quali precetti e titoli esecutivi, che sono disciplinati da detta convenzione, possano in effetti venir emessi sul territorio nazionale. È evidente, a questo proposito, che sia il provvedimento che autorizza l'esecuzione che l'esecuzione nell'ambito della Comunità sono facilitati se il titolo indica, fin dall'inizio, un importo espresso nella moneta dello Stato membro in cui deve venir dichiarato esecutivo e si deve procedere all'esecuzione.
paragrafo 16
La parità di trattamento tra gli Stati membri è garantita, in questo campo, dal fatto che i titoli corrispondenti, frutto della sentenza di un tribunale straniero, sono dichiarati esecutivi nella Repubblica federale e legittimano la susseguente esecuzione, indipendentemente dal fatto che abbiano per oggetto un importo determinato espresso in moneta nazionale o in moneta straniera.
paragrafo 17
In conclusione, il governo federale ritiene che l'art. 688 ZPO, nella versione attualmente in vigore, non renda più difficoltoso l'accesso ai tribunali per i creditori stranieri e non abbia provocato alcuna discriminazione, né intenzionalmente né di fatto.
paragrafo 18
La Commissione delle Comunità europee ritiene che nella fattispecie non vi sia alcun serio indizio di discriminazione a motivo della cittadinanza e quindi di violazione dell'art. 7 del Trattato CEE.
paragrafo 19
La disciplina dell'art. 688 ZPO prescinde infatti dalla cittadinanza delle parti, ed opera una distinzione solo in base a criteri obiettivi come la residenza del debitore e la moneta in cui è espresso il credito litigioso.
paragrafo 20
I debitori residenti nella Repubblica federale di Germania possono essere citati in giudizio con procedimento ingiuntivo solo se il credito litigioso è espresso in moneta tedesca e ciò indipendentemente dalla loro cittadinanza, mentre i debitori residenti negli altri Stati membri possono sempre esser convenuti con questo procedimento, sia per i crediti espressi in moneta tedesca che per quelli espressi in moneta straniera. È quindi chiaro che non è ravvisabile alcuna discriminazione per motivi di cittadinanza, giacché questo fattore è irrilevante nell'uno e nell'altro caso.
paragrafo 21
Per amor di completezza, la Commissione precisa che, avverso l'art. 688 ZPO, non è nemmeno possibile trarre argomenti dalle altre disposizioni del Trattato, come ad esempio dagli artt. 106 e 67.
paragrafo 22
Si deve anzitutto osservare che la disciplina impugnata non osta affatto al trasferimento degli importi che l'attrice reclama dalla convenuta. In ogni caso è inutile invocare, ora, l'art. 106, n. 1, del Trattato, da un lato, in quanto l'art. 688 ZPO non riguarda affatto il trasferimento di divise in un altro Stato membro, in quanto il ricorso al procedimento ingiuntivo per la riscossione dei crediti espressi in moneta straniera è precluso anche ai creditori che risiedano nella Repubblica federale e, d'altra parte, in quanto l'attrice può sempre cercare di riscuotere il suo credito mediante l'esperimento di azioni ordinarie.
paragrafo 23
Quanto all'art. 67, che contempla le restrizioni ai movimenti di capitali in quanto tali, i motivi per invocarlo nella fattispecie sono ancor più inconsistenti.
paragrafo 24
In conclusione, la Commissione propone alla Corte di risolvere come segue la questione sottopostale dall'Amtsgericht di Berlino-Schöneberg:
paragrafo 25
«Se rimane impregiudicata la possibilità di esperire i mezzi di impugnazione generali, né l'art. 7 del Trattato CEE né altre disposizioni del diritto comunitario vietano l'adozione di una disciplina che limita ai crediti espressi in moneta nazionale la possibilità di avvalersi di un procedimento giurisdizionale semplificato per ottenere la riscossione in contanti di un credito nei confronti di un debitore residente nella Repubblica federale».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale

paragrafo 1
La Boussac, il governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato le loro osservazioni orali all'udienza del 18 giugno 1980.
paragrafo 2
L'agente della Commissione, in questa occasione, ha ammesso che — contrariamente a quanto aveva sostenuto nelle sue memorie — il ricorso ai normali mezzi di tutela giuridica, come alternativa alla promozione del procedimento ingiuntivo, implica realmente in Germania esborsi supplementari.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 17 settembre 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 24 novembre 1979, pervenuta alla Corte di giustizia il 14 gennaio 1980, ľAmtsgericht di Berlino-Schöneberg ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione vertente sull'applicazione dell'art. 7 del Trattato.
punto 2
Il giudice tedesco è stato adito da un'impresa avente sede in Francia, che aveva venduto e fornito tessili ad una commerciante residente nella Repubblica federale di Germania, onde ottenere — mediante procedimento ingiuntivo —, il saldo della fattura relativa a questa fornitura. Mediante questo procedimento, il creditore può ottenere un'ingiunzione di pagamento per una determinata somma in modo semplice e rapido. Depositata la domanda, il debitore non è chiamato in giudizio né invitato a comparire; tuttavia, esso può presentare le sue difese allorché gli viene notificato il precetto emanato dal giudice in base ad un modulo compilato dal creditore; se non vengono presentate difese, il precetto — su domanda del creditore — si trasforma in ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo.
punto 3
L'Amtsgericht ha tenuto presente che, prima del 1o luglio 1977, era possibile, nell'ambito di questa procedura, ottenere la riscossione di un credito espresso in moneta nazionale o in moneta straniera, ma che, dopo detta data, con l'entrata in vigore della cosiddetta legge di semplificazione del 3 dicembre 1976, non è più possibile far ricorso a questo procedimento per ottenere la riscossione di un credito nei confronti di un debitore residente in territorio tedesco, se detto credito è espresso in moneta straniera, mentre invece lo stesso mezzo di tutela resta esperibile per la riscossione di crediti espressi in moneta straniera nei confronti di un debitore residente all'estero.
punto 4
Stando così le cose, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione del se questa modifica del diritto processuale tedesco rappresenti, per i creditori residenti in altri Stati membri della Comunità, un provvedimento discriminatorio che va disapplicato nei loro confronti in quanto incompatibile con l'art. 7 del Trattato.
punto 5
Premesso che esula dalla competenza della Corte pronunciarsi, a norma dell'art. 177 del Trattato, sulla validità di una legge nazionale, la Corte resta ciononostante competente, nell'intento di collaborare con i giudici nazionali, a determinare gli elementi di diritto comunitario la cui interpretazione consente al giudice nazionale di risolvere i problemi di cui è investito.
punto 6
Si evince dal fascicolo che la legge di semplificazione, che ha suscitato i dubbi del giudice tedesco, ha lo scopo di razionalizzare il procedimento ingiuntivo mediante l'ausilio del computer. Poiché un'indagine tecnica ha dimostrato che l'inclusione di crediti espressi in moneta straniera in un sistema di elaborazione elettronica avrebbe comportato eccessive difficoltà, le autorità tedesche hanno deciso di limitare, in linea di massima, la sfera d'applicazione del procedimento ingiuntivo alla riscossione di crediti espressi in moneta tedesca. Tuttavia è stata contemplata una deroga a questa norma per quel che riguarda la riscossione di crediti espressi in moneta straniera nei confronti di debitori residenti nel territorio di uno degli Stati aderenti alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in quanto si è ritenuto che le disposizioni di detta convenzione rendevano necessaria detta deroga.
punto 7
Dagli atti di causa emerge inoltre che i mezzi di tutela ordinari possono sempre venir esperiti dai creditori cui è precluso il ricorso al sistema semplificato costituito dal procedimento ingiuntivo. La procedura ordinaria deve inoltre venir seguita dal creditore che, dopo aver ottenuto un precetto ingiuntivo da parte del giudice, mediante procedimento semplificato, viene a trovarsi in aperto contraddittorio con il debitore.
punto 8
Così stando le cose, la questione sottoposta dal giudice nazionale va intesa nel senso che si vuol sapere se l'art. 7 del Trattato sia incompatibile con una norma nazionale di procedura civile che, pur legittimando qualsiasi creditore residente nel territorio di uno Stato membro ad esperire dinanzi al giudice ordinario i normali mezzi di tutela per riscuotere un credito, indipendentemente dalla moneta in cui esso è espresso, contempla un procedimento di riscossione semplificato, precluso ai creditori che vogliono ottenere la riscossione di un debito espresso in moneta straniera nei confronti di un debitore residente nel territorio nazionale.
punto 9
L'art. 7 del Trattato vieta qualsiasi discriminazione a motivo della cittadinanza per quel che riguarda l'applicazione del Trattato. Questa disposizione vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le stesse conseguenze.
punto 10
E incontestabile che una disciplina nazionale che subordini la legittimazione ad agire al tipo di moneta in cui è espresso il credito potrebbe implicare uno svantaggio per i creditori residenti negli altri Stati membri rispetto ai creditori residenti nel territorio nazionale e potrebbe costituire perciò un ostacolo per le relazioni commerciali nel mercato comune, che danneggerebbe soprattutto i cittadini degli altri Stati membri.
punto 11
Il governo tedesco, nelle sue osservazioni presentate alla Corte, ha rilevato che una legislazione come quella in esame non può essere discriminatoria, poiché la distinzione fondata sulla moneta in cui è espresso il credito è giustificata da ragioni obiettive, giacché l'elaborazione elettronica contemplata dalla legislazione tedesca onde semplificare il procedimento ingiuntivo non è possibile per crediti espressi in moneta straniera.
punto 12
Questo argomento non è conferente. Se la legislazione tedesca ammette il ricorso al procedimento ingiuntivo per la riscossione dei debiti espressi in moneta straniera nei confronti di debitori residenti nel territorio degli altri Stati firmatari della convenzione di Bruxelles e se la messa in atto di questa norma implica — come è noto — il disbrigo manuale di dette pratiche nell'ambito del procedimento ingiuntivo, non si può far appello alla necessità di conformarsi alle esigenze dell'elettronica, per tutti i crediti per cui è previsto questo procedimento, onde escludere la riscossione dei crediti espressi in moneta straniera nei confronti di debitori residenti nel territorio nazionale.
punto 13
Questa considerazione, tuttavia, non consente ancora di risolvere la questione. Non costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza, nemmeno di tipo indiretto, una distinzione fondata sulla moneta in cui sono espressi i crediti che valga solo per il procedimento di riscossione semplificato, se le parti contraenti possono liberamente determinare la moneta in cui si esprime il credito e qualora i normali mezzi di tutela possano venir esperiti dai creditori residenti sul territorio degli altri Stati membri, indipendentemente dalla moneta in cui è espresso il credito.
punto 14
Si deve dunque risolvere la questione sottoposta nel senso che l'art. 7 del Trattato non è incompatibile con una norma di diritto processuale civile nazionale che, pur consentendo a qualunque creditore residente nel territorio di uno Stato membro, di agire per la riscossione di un credito — indipendentemente dalla moneta in cui questo è espresso — facendo ricorso ai mezzi normali di tutela da esperirsi dinanzi al giudice ordinario, contempla un procedimento di riscossione semplificato, precluso ai creditori che intendono riscuotere un credito espresso in moneta straniera nei confronti di un debitore residente nel territorio nazionale.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 15
Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania, e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili; nei confronti delle parti nella causa principale, la presente procedura costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del merito, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Amtsgericht di Berlino-Schöneberg con ordinanza 24 novembre 1979, statuisce: L'art. 7 del Trattato non è incompatibile con una norma di diritto processuale civile nazionale che, pur consentendo a qualunque creditore residente nel territorio di uno Stato membro, di agire per la riscossione di un credito — indipendentemente dalla moneta in cui questo è espresso — facendo ricorso ai mezzi normali di tutela da esperirsi dinanzi al giudice ordinario, contempla un procedimento di riscossione semplificato, precluso ai creditori che intendono riscuotere un credito espresso in moneta straniera nei confronti di un debitore residente nel territorio nazionale.

Firme

Kutscher Pescatore Koopmans Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 ottobre 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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