Sez. 3, Sentenza n. 2110 del 21/10/1999 Ud. (dep. 05/01/2000) Rv. 215299 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI) | Analisi di revisione - Obbligo di comunicazione - Alla parte ed al difensore - Sussistenza - Limiti.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI)
In caso di procedura di revisione di analisi la comunicazione all'interessato ed al difensore deve riguardare l'inizio della procedura di revisione e non deve essere reiterata per ogni singolo atto della stessa che sia comunque noto alla parte ed al consulente tecnico di essa.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)