Sez. 2, Sentenza n. 1428 del 11/11/1970 Ud. (dep. 02/03/1971) Rv. 116931 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - NOZIONE - CONTESTAZIONE DEL DELITTO DI FURTO - CONDANNA PER IL DELITTO DI RICETTAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART 477 COMMA SECONDO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - NOZIONE - CONTESTAZIONE DEL DELITTO DI FURTO - CONDANNA PER IL DELITTO DI RICETTAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART 477 COMMA SECONDO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La violazione dell'art 477 cod proc pen sussiste solo quando la modificazione dell'accusa contestata possa comportare un concreto pregiudizio ai diritti di difesa dell'imputato. Non ogni nuova insorgenza che si verifichi rispetto all'accusa originaria puo essere compresa nell'ambito del citato articolo, ma soltanto quella che sia di tale rilievo da mutare sostanzialmente i confini della contestazione, pregiudicando i predetti diritti. Ne consegue che deve ritenersi legittima la contestazione del delitto di furto e la condanna, invece, per quello di ricettazione se dall'originaria imputazione risultino tutti gli elementi del reato diversamente configurato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)