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Sez. 3, Sentenza n. 5636 del 24/06/1997 (Rv. 505423 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) | Pignoramento eseguito in luoghi diversi - Presunzione di cui all'art. 513 cod.proc.civ. - Insussistenza - Limiti probatori per il terzo - Sussistenza - Esclusione - Prova per presunzioni semplici - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505423-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI)

Nell'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo, ai sensi dell'art. 619 cod.proc.civ., i limiti alla prova testimoniale, indicati dal successivo art. 621, hanno riguardo alla sola ipotesi in cui i beni mobili siano stati pignorati nella casa del debitore, così che, in mancanza di tale condizione, la prova della proprietà potrà essere fornita dall' opponente con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni. Pertanto, qualora la prova per testi, nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della pronuncia di merito da parte della S.C., risulti non più ammissibile per effetto delle preclusioni già verificatesi ed accertate nel corso del procedimento, l'opponente avrà, comunque, diritto alla valutazione delle circostanze già addotte come presunzioni semplici e poste a fondamento della dimostrazione della proprietà del bene pignorato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)