Sez. 1, Sentenza n. 2019 del 21/12/1981 Cc. (dep. 19/01/1982) Rv. 151615 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - AMMISSIONE - PENA ESPIATA - TEMPI MINIMI RICHIESTI - PER I RECIDIVI - RECIDIVA RITENUTA IN SEDE DI COGNIZIONE - NECESSITÀ.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - AMMISSIONE - PENA ESPIATA - TEMPI MINIMI RICHIESTI - PER I RECIDIVI - RECIDIVA RITENUTA IN SEDE DI COGNIZIONE - NECESSITÀ.*
La recidiva, non contestata e non ritenuta nella sentenza di condanna, non deve essere presa in considerazione al fine del computo dei tempi di pena richiesti dalla legge per l'ammissione alla liberazione condizionale. (la Cassazione, richiamandosi alla decisione a Sezioni Unite 23 gennaio 1971, piano, ha chiarito che la recidiva può essere presa in considerazione ad ogni effetto penalistico, solo se dichiarata dal giudice in Sede di cognizione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 100, Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 9 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)