Sez. L, Sentenza n. 4800 del 04/10/1985 (Rv. 442208 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - IPOTESI PREVISTE DAGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - DIFFERENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - IPOTESI PREVISTE DAGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - DIFFERENZA.*
Le ipotesi considerate dagli artt. 1 e 3 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi) differiscono sia quanto ai presupposti di fatto (appalto di mere prestazioni di lavoro, mediante impiego da parte dell'appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, nella prima ipotesi ed appalto di opere e di servizi nell'interno delle aziende, con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, nella seconda) sia quanto alle conseguenze giuridiche (nel primo caso i prestatori di lavoro sono considerati a tutti gli effetti dipendenti dell'imprenditore appaltante; nel secondo caso, ai dipendenti dell'appaltatore è assicurato lo stesso trattamento spettante ai dipendenti dello imprenditore appaltante). (Conf 990/83, mass n 425759; (Conf 1373/82, mass n 419218).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)