Sez. 1, Sentenza n. 3550 del 23/05/1996 Cc. (dep. 12/07/1996) Rv. 205317 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Determinazione della pena | Concorso di più circostanze ad effetto speciale - Valutazione di tutte, e non soltanto di una sola di esse - Necessità - Regola da seguire - È quella di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen..
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Determinazione della pena
Ai fini della determinazione della pena edittale, in relazione ai termini di durata massima della custodia cautelare, si deve tener conto di tutte le eventuali circostanze ad effetto speciale contestate nella concreta fattispecie, e non soltanto di una sola di esse, valutando i relativi aumenti di pena secondo la regola fissata dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., e cioè determinando la pena edittale derivante dall'applicazione della prima aggravante ad effetto speciale ed aggiungendo, quindi, l'aumento complessivo di un terzo, globalmente considerato, per tutte le altre circostanze di medesima natura considerate.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)