Sez. 3, Sentenza n. 515 del 21/02/1972 (Rv. 356506 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO - PRECLUSIONI - GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITA D'UFFICIO - GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE PROPONIBILE AD ISTANZA DI PARTE - OMESSA PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE - RIMEDI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO - PRECLUSIONI - GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITA D'UFFICIO - GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE PROPONIBILE AD ISTANZA DI PARTE - OMESSA PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE - RIMEDI.*
Mentre la preclusione derivante da un giudicato interno deve essere rilevata d'ufficio per il principio ne bis in idem, quando, invece, si tratti di giudicato formatosi in altro processo, la parte interessata ha l'Onere di eccepire la preclusione, senza di che, come si desume dall'art 395 n 5 cod proc civ, il mezzo per impugnare la sentenza contraria al giudicato e la revocazione, e non il ricorso per Cassazione. (V 311'71, mass n 349811).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)