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Sez. U, Sentenza n. 23778 del 24/11/2010 (Rv. 614953 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Determinazione della sanzione adeguata - Giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione - Ponderazione in concreto - Necessità - Criteri.
Stato
decisa il 2010-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614953-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ove sia riconosciuta la responsabilità dell'incolpato, la scelta della sanzione da applicare va effettuata, da parte della Sezione disciplinare del CSM, non già in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, ed implica un vero e proprio giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione che deve essere erogata; a tal fine devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari. Tale valutazione deve essere particolarmente approfondita qualora la scelta si rivolga alla più grave delle sanzioni previste dall'art. 19 del R.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (la destituzione), sul presupposto che l'illecito contestato al magistrato sia di tale entità che ogni altra sanzione risulti insufficiente alla tutela di quei valori che la legge intende perseguire - con riferimento a qualsiasi comportamento posto in essere "in ufficio o fuori" (art. 18 R.Lgs. cit.) - e che sono costituiti dalla fiducia e dalla considerazione di cui il magistrato deve godere nonché dal prestigio dell'Ordine giudiziario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)