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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Seconda Sezione) del 4 giugno 1992, causa C-157/90

Decisione
decisa il 1992-06-04
ECLI
ECLI:EU:C:1992:243

Epigrafe

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 1992 Nella causa C-157/90, Infortec — Projectos e Consultadoria, Lda, società di diritto portoghese, con sede in Lisbona, rappresentata dall'avvocato Antonio Pacheco Ferreira, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor José Manuel Fonseca Antunes, Union des banques portugaises, 10, rue de la Grève, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Herculano Lima, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento di una decisione della Commissione, comunicata alla ricorrente il 9 marzo 1990, che ha considerato non riconoscibili e di conseguenza non rientranti nella responsabilità del Fondo sociale europeo spese per un importo di 10474033 ESC relative alla domanda di contributo 870889 P3, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori A. Schockweiler, presidente di sezione, G. F. Mancini e J. L. Murray, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali delle parti all'udienza del 7 gennaio 1992, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 febbraio 1992, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con ricorso depositato alla cancelleria della Corte il 13 giugno 1990, la società Infortec ° Projectos e Consultadoria, Ld.a ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l'annullamento della decisione della Commissione 9 marzo 1990, con cui veniva ridotto il contributo che il Fondo sociale europeo aveva inizialmente concesso per un progetto di formazione presentato per conto della ricorrente.
punto 2
Secondo l'art. 1, n. 2, leu. a), della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38, in prosieguo: il «Fondo»), questo partecipa al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionale.
punto 3
L'approvazione da parte del Fondo di una domanda di finanziamento presentata ex art. 3, n. 1, della predetta decisione 83/516 comporta, secondo l'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516 (GU L 289, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento »), il versamento di un anticipo del 50% del contributo alla data prevista per l'inizio dell'azione di formazione. A norma del n. 4 dello stesso articolo, le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell'azione considerata.
punto 4
A tenore dell'art. 6, n. 1, del regolamento, qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni. Il n. 2 dello stesso articolo dispone che le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate e che lo Stato membro interessato è responsabile, in via sussidiaria, del rimborso delle somme indebitamente versate, per azioni di cui esso garantisce il buon esito a norma dell'art. 2, n. 2, della suddetta decisione 83/516.
punto 5
Il dipartimento degli affari del Fondo sociale europeo (in prosieguo: il «DAFSE») a Lisbona ha presentato, a nome della Repubblica portoghese ed a favore di un gruppo di imprese di cui faceva parte la ricorrente, una domanda di contributo del Fondo per l'esercizio 1987.
punto 6
Il progetto di formazione per cui era chiesto il contributo, ed il cui fascicolo è stato contrassegnato con il numero FSE 870889 P3, è stato approvato il 31 marzo 1987 con decisione della Commissione, salvo alcune modifiche. Tale decisione è stata comunicata al DAFSE, quindi notificata da quest'ultimo alla ricorrente.
punto 7
Conclusa l'azione di formazione, la ricorrente ha presentato al DAFSE una domanda finale di pagamento del saldo e la relazione di valutazione quantitativa e qualitativa di cui all'art. 5, n. 4, del regolamento.
punto 8
A norma di tale disposizione, la Repubblica portoghese ha certificato l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella domanda di pagamento ed ha trasmesso quest'ultima alla Commissione.
punto 9
A seguito dell'analisi della domanda di pagamento, la Commissione ha messo in evidenza l'esistenza di un certo ammontare di spese non riconoscibili. Di conseguenza, con decisione 7 settembre 1989, che è stata portata a conoscenza del DAFSE con lettera del Fondo con la stessa data, la Commissione ha ridotto il contributo del Fondo inizialmente concesso.
punto 10
Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sentenza › Sulla ricevibilità

punto 11
La Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ex art. 91, n. 1, del regolamento di procedura. Con ordinanza 21 novembre 1990, la Corte ha rinviato detta domanda al merito della causa, conformemente all'art. 91, n. 4, del regolamento di procedura.
punto 12
La Commissione fa valere che l'oggetto della lite non è precisato nel ricorso e che l'atto impugnato non è chiaramente individuabile.
punto 13
Al riguardo va rilevato che, con lettera del DAFSE in data 9 marzo 1980, la ricorrente è stata informata dell'esistenza di una decisione della Commissione con cui veniva ridotto il contributo che il Fondo aveva inizialmente concesso per la domanda di contributo 870889 P3.
punto 14
Poiché tale notifica non precisa né la data né il contenuto della decisione della Commissione con cui viene ridotto il contributo, non si può far carico alla società ricorrente di non aver fornito, a sostegno del suo ricorso, maggiori precisazioni relative alla decisione controversa.
punto 15
Ne consegue che va respinta l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.
punto 16
Per il resto, risulta che la decisione di cui trattasi è stata comunicata dalla Commissione al DAFSE mediante lettera con cui gli veniva notificato che, a norma dell'art. 6, n. 1, del regolamento, il contributo del Fondo era ridotto ad un ammontare inferiore a quello inizialmente approvato.
punto 17
Entro tali limiti, la decisione controversa, benché rivolta alla Repubblica portoghese, riguarda individualmente e direttamente la ricorrente ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato, in quanto priva quest'ultima di una parte dell'aiuto che le era stato inizialmente concesso, senza che lo Stato membro disponga al riguardo di un potere discrezionale autonomo.

Sentenza › Nel mento

punto 18
Con il primo mezzo, relativo all'inosservanza delle forme sostanziali, la Infortec sostiene che la Commissione, diversamente da quanto prescrive l'art. 6, n. 1, del regolamento, non avrebbe sentito lo Stato membro interessato prima dell'adozione della decisione.
punto 19
Non è contestato che la Commissione non ha dato alla Repubblica portoghese, prima dell'adozione della decisione controversa, la possibilità di presentare le sue osservazioni, trasgredendo così il chiaro obbligo impostole dall'art. 6, n. 1, del regolamento.
punto 20
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, data la funzione centrale dello Stato membro e l'importanza delle responsabilità che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento delle azioni di formazione, la possibilità per lo Stato membro interessato di presentare le sue osservazioni prima che venga adottata una decisione definitiva di riduzione costituisce una formalità sostanziale, la cui inosservanza comporta la nullità della decisione impugnata (v. sentenze 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel, Race. pag. I-2257, punto 17 della motivazione; causa C-304/89, Oliveira, Race. pag. I-2283, punto 21 della motivazione).
punto 21
Ne consegue che la decisione di riduzione controversa deve essere annullata senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi dedotti dalla ricorrente.

Sentenza › Sulle spese

punto 22
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della Commissione che dichiara non riconoscibili spese per un ammontare di 10474033 ESC, relative alla domanda di contributo 870889 P3, presentata al Fondo sociale europeo, è annullata. 2) La Commissione è condannata alle spese.

Firme

Schockweiler Mancini Murray Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 giugno 1992. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente della Seconda Sezione F. A. Schockweiler

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