Sez. U, Sentenza n. 2721 del 14/03/1991 (Rv. 471270 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Consorzio di bonifica | Della Regione Marche - Controversia promossa da un dipendente per il pagamento di emolumenti retributivi - Cognizione del giudice ordinario - Delibera del datore di lavoro di accoglimento della pretesa - Annullamento da parte dell'amministrazione regionale - Irrilevanza - Limiti.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Consorzio di bonifica
La natura di enti pubblici economici, spettante ai consorzi di bonifica, va riconosciuta pure ai consorzi di bonifica della Regione Marche (nella specie, Consorzio della Valle del Tenna), atteso che la normativa regionale non tocca i caratteri di economicità con cui essi operano, mirando a perseguire ricavi tendenzialmente idonei alla copertura dei costi. Ne consegue che la controversia promossa da un dipendente di detti consorzi, per il pagamento di emolumenti retributivi, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, mentre non rileva, ai fini della giurisdizione, che l'Amministrazione regionale abbia annullato la delibera del datore di lavoro di accoglimento di quella pretesa, ove la domanda resti inerente al rapporto di lavoro (privatistico), senza implicare diretta impugnazione di tale delibera.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST., Legge Reg. Marche 17/04/1985 num. 13 art. 5, Legge Reg. Marche 17/04/1985 num. 13 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)