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Sez. L, Sentenza n. 6814 del 19/11/1986 (Rv. 448928 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DIPENDENTE PASSATO A CATEGORIA SUPERIORE IN COSTANZA DEL RAPPORTO - CLAUSOLA DEL CONTRATTO COLLETTIVO ESCLUDENTE LA FRAZIONABILITÀ DI QUEST'ULTIMO ALL'ATTO DEL PASSAGGIO DI CATEGORIA - COEFFICIENTI DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE DA APPLICARE PER I PERIODI DI APPARTENENZA ALLE DIVERSE CATEGORIE - INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448928-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DIPENDENTE PASSATO A CATEGORIA SUPERIORE IN COSTANZA DEL RAPPORTO - CLAUSOLA DEL CONTRATTO COLLETTIVO ESCLUDENTE LA FRAZIONABILITÀ DI QUEST'ULTIMO ALL'ATTO DEL PASSAGGIO DI CATEGORIA - COEFFICIENTI DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE DA APPLICARE PER I PERIODI DI APPARTENENZA ALLE DIVERSE CATEGORIE - INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - FATTISPECIE.*

Al fine della Determinazione dell'indennità di anzianità in favore del dipendente passato a categoria superiore in costanza del rapporto di lavoro, la clausola del contratto collettivo, la quale escluda la frazionabilità del rapporto medesimo all'atto del passaggio di categoria, non implica di per sè la retrodatazione fittizia dell'appartenenza alla categoria finale, con conseguente liquidazione dell'indennità, anziché "a scaglioni", come se il lavoratore fosse sempre appartenuto alla categoria superiore. Infatti, l'art. 2120 cod. civ., nell'imporre che tale liquidazione sia effettuata alla stregua dell'anzianità complessiva e dell'ultima retribuzione, fa riferimento alla "categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro" solo in termini generici e globali, da intendersi comprensivi delle diverse categorie in cui il rapporto si è articolato, con la conseguenza che, ove la contrattazione collettiva non fissi i coefficienti dell'ultima retribuzione da applicare per i periodi di appartenenza alle diverse categorie, i coefficienti medesimi vanno individuati dal giudice secondo i criteri sussidiari degli Usi e dell'equità. (principio affermato, nella specie, in relazione all'art. 42 del C.C.n.L. 17 dicembre 1979 per il settore dell'industria tessile). (Conf 891/85, mass n 439072; (Conf 410/85, mass n 438625; (Conf 48/85, mass n 438243; (Conf 2918/84, mass n 434968).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 17/12/1979 num. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)