Sez. 3, Sentenza n. 19146 del 22/11/2017 Ud. (dep. 04/05/2018) Rv. 273195 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Beni paesaggistici - Individuazione - Regime - Conseguenze.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
In tema di tutela del paesaggio non costituiscono "beni paesaggistici", ai sensi dell'art. 134, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, gli immobili e la aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici ai sensi della lettera e) dell'art. 143, comma 1, del medesimo d.lgs; ne consegue che gli interventi su dette aree ed immobili senza autorizzazione del medesimo non sono punibili ai sensi dell'art. 181 d.lgs n. 42 del 2004, ma, in quanto soggetti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 134 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 143, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)