Sez. 4, Sentenza n. 2473 del 28/09/1984 Ud. (dep. 19/03/1985) Rv. 168322 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - VALUTAZIONE - LIMITE DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - VALUTAZIONE - LIMITE DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.*
Nella valutazione delle risultanze processuali, la scelta che il giudice di merito compie per la formazione del proprio convincimento - con riguardo alla fondatezza ed attendibilità degli assunti difensivi, etc. - rientra nel suo insindacabile apprezzamento, non essendo consentita in Sede di legittimità una rivalutazione degli elementi costituenti la prova, sempre che il giudizio, cui il giudice di merito è pervenuto, sia immune da errori logico-giuridici. (Conf mass n 143431).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)