Sez. 1, Ordinanza n. 27454 del 23/10/2024 (Rv. 672781-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 - Interpretazione sistematica - Amministrazione straordinaria - Applicabilità - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di procedure concorsuali, l'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, nel prevedere che le procedure fallimentari e di concordato pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo restano soggette alla legge fallimentare anteriore, si applica, pur in mancanza di un espresso riferimento ed in base ad un'interpretazione sistematica, anche alle procedure di amministrazione straordinaria, che, pertanto, continuano ad essere regolate dalla legge anteriore, ove instaurate prima del 16 luglio 2006, con conseguente esclusione degli innovativi termini di prescrizione e di decadenza introdotti dall'art. 9-bis l.fall. per le azioni revocatorie fallimentari.
Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150, Legge Falliment. art. 69 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)