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Sez. L, Sentenza n. 4114 del 03/04/1992 (Rv. 476590 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per materia | Conciliatore - Incompetenza - Rilevabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476590-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per materia

L'incompetenza per materia del conciliatore che sia stato adito per una controversia in tema di previdenza ed assistenza obbligatoria, spettante in via esclusiva al pretore in funzione di giudice del lavoro, è rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione a seguito del ricorso che abbia investito integralmente la decisione resa dal conciliatore predetto, in mancanza di giudicato (anche implicito) sulla relativa questione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)