Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657
Testo in vigore al
Art. 40 Chiamata in causa dell'ente creditore
1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non concernono esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente interessato: in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.19
Art. 41
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 44919
Art. 42 Residui di gestione
1. I residui di gestione sono costituiti dalle entrate riscuotibili mediante ruoli scaduti ma non riscossi durante la gestione del concessionario comunque cessato dalla titolarita' del servizio, ovvero durante la vacanza della concessione o la gestione del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione.19
Art. 42-bis Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione
1. In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le modalita' di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.19
Art. 43 Rate scadute durante la gestione del commissario governativo e la vacanza della concessione
1. L'intendente di finanza consegna al nuovo concessionario gli elenchi relativi alle rate di tributi scadute e non riscosse durante la gestione del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione o durante la vacanza della concessione.
2. Il nuovo concessionario provvede alla riscossione in tre rate uguali in coincidenza con la scadenza delle tre rate successive alla consegna degli elenchi.
3. Nel caso di incapienza della cauzione prestata dal commissario governativo, il nuovo concessionario deve procedere nei suoi confronti su disposizione del servizio centrale, per le entrate riscosse e non versate e per quelle non giustificate come inesigibili, avvalendosi delle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 44 Residui di gestione del concessionario in caso di revoca o decadenza e del commissionario governativo
1. Per la riscossione dei residui di gestione, nel caso di decadenza o revoca del concessionario, l'intendente di finanza e gli enti interessati procedono alla compilazione degli elenchi dei residui da affidare per la riscossione al commissario governativo o al nuovo concessionario.
2. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario decaduto o revocato.
3. Il commissario governativo o il nuovo concessionario provvede alla riscossione dei residui risultanti dagli elenchi e versa l'importo riscosso in ciascun mese, entro il decimo giorno del mese successivo, alla Cassa depositi e prestiti.
4. Le somme versate alla Cassa depositi e prestiti, eccettuate quelle relative e tributi per i quali il concessionario decaduto o revocato abbia provveduto al versamento in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, sono ripartite, a norma dell'articolo 58, tra gli enti interessati secondo le rispettive spettanze.
5. Le somme di cui al comma 4, relative ai versamenti eseguiti in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso dal concessionario decaduto o revocato ovvero del commissario governativo, sono rimborsate a quest'ultimo senza interessi dalla Cassa depositi e prestiti sulla base di apposita autorizzazione dell'intendente di finanza e previa corrispondente riduzione della relativa quota inesigibile di cui sia stata presentata domanda di rimborso.19
Art. 45 Rendiconto e discarico
1. Le domande di discarico delle quote non riscosse per inesigibilita' devono essere presentate dal commissario governativo o dal nuovo concessionario nel termine di dodici mesi dalla data di consegna degli elenchi dei residui.
2. Nei tre mesi successivi alla scadenza del termine fissato dal comma 1, il commissario governativo o il nuovo concessionario rende, all'intendente di finanza ed agli altri enti impositori, il rendiconto della gestione dei residui, fermo restando l'obbligo del conto giudiziale dell'intera gestione di cui all'articolo 28, comma 1, e all'articolo 39, comma 1.
3. Se il commissario governativo cessa dalle funzioni prima della scadenza del termine stabilito dal comma 1, le domande di discarico devono essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione delle funzioni. Il commissario governativo consegna al nuovo concessionario gli elenchi dei residui non ancora riscossi e gli atti e i documenti relativi alle procedure in corso. Di tale consegna e' redatto processo verbale sottoscritto dall'intendente di finanza o da un suo delegato.
4. L'intendente di finanza e gli enti impositori possono promuovere l'espropriazione della cauzione del nuovo concessionario, a norma degli articoli 56 e seguenti, per il recupero dei crediti risultanti dal rendiconto e delle quote non ammesse a discarico ovvero, in caso di mancata presentazione del rendiconto, per la differenza tra l'ammontare dei residui e quello delle somme versate.19
Capo III. Obblighi di garanzia
Art. 46 Cauzione
1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonche' degli altri obblighi derivanti dal conferimento della concessione, ivi compreso quello per l'eventuale svolgimento del servizio degli enti locali, deve essere prestata dal concessionario della riscossione o, da altri per lui, una cauzione rapportata ad un trentaseiesimo dell'importo complessivo utile rate delle imposte iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente quello del conferimento e dei versamenti diretti riscossi nello stesso periodo.
2. La misura della cauzione e' determinata dal servizio centrale nei termini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2.
Art. 47 Modalita' di prestazione
1. La cauzione puo' essere prestata:
a) mediante deposito di denaro presso la Cassa depositi e prestiti;
b) mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ivi compresi gli speciali titoli decennali di debito pubblico di cui all'articolo 120, ovvero di altri titoli che per legge possono essere accettati a garanzia delle gestioni;
c) mediante annotazione di ipoteca o del vincolo cauzionale su titoli delle categorie indicate nella lettera b);
d) mediante ipoteca su beni immobili;
e) mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazioni autorizzati con decreto del Ministro delle finanze;
f) mediante fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dalle iscrizioni ipotecarie e dalle annotazioni del vincolo sui titoli deve espressamente risultare che la cauzione e' prestata nell'interesse dello Stato e degli altri enti interessati e che la stessa garantisce tutte le obbligazioni del concessionario derivanti dalla legge e dell'atto di concessione e, per le ipotesi di cui agli articoli 18, 19 e 20, conseguenti all'evento interruttivo della gestione.
3. La modalita' di prestazione della cauzione, di cui alla lettera f) del comma 1, da parte delle aziende di credito non e' ammessa a garanzia delle proprie gestioni.19
Art. 48 Cauzione in titoli
1. I titoli dati in cauzione devono recare le cedole non maturate ed essere liberi da qualsiasi vincolo, salvo il disposto dell'articolo 51.
2. I titoli dati in cauzione sono valutati per nove decimi del loro valore, determinato in base al corso medio del semestre anteriore a quello in cui avviene l'affidamento, quale risulta dall'apposito prospetto redatto dal Ministero del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. I titoli sorteggiati o comunque rimborsati prima dello svincolo della cauzione devono essere sostituiti entro sessanta giorni.19
Art. 49 Cauzione mediante ipoteca
1. L'ipoteca deve essere iscritta su immobili il cui valore, determinato a norma del comma 2, non sia inferiore ad una volta e mezzo l'importo a garanzia del quale e' prestata.
2. Il valore degli immobili da assoggettare ad ipoteca e' determinato secondo il valore corrente di mercato dall'ufficio tecnico erariale su richiesta dell'intendenza di finanza, con esclusione delle pertienenze e al netto dei diritti reali di terzi, dei vincoli e delle passivita' ipotecarie, salvo il disposto dell'articolo 51.
3. Nel caso di immobile indiviso l'ipoteca deve essere iscritta nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.
4. Le iscrizioni ipotecarie sono, alla scadenza, rinnovate d'ufficio del conservatore dei registri immobiliari fino alla emanazione del decreto di svincolo della cauzione di cui all'articolo 60, comma 2.19
Art. 50 Assicurazione dei fabbricati ipotecati
1. Il concessionario della riscossione e' tenuto ad assicurare contro il rischio dell'incendio, i fabbricati ipotecati per un valore non inferiore a quello indicato nel comma 1 dell'articolo 49.
2. La polizza deve essere vincolata a favore dello Stato e degli altri enti interessati e deve contenere la clausola che in caso di sinistro l'istituto assicuratore versera' l'indennita' alla Cassa depositi e prestiti a nome del cauzionante con lo stesso vincolo cauzionale al quale era soggetto l'immobile, dandone comunicazione al servizio centrale.
3. I premi di assicurazione devono essere pagati entro trenta giorni prima delle scadenze contrattuali. In caso di ritardo si applicano le disposizioni dell'articolo 54.19
Art. 51 Vincoli od ipoteche iscritte per i periodi di gestione anteriori
1. Ai fini dell'idoneita' della cauzione non si tiene conto dei vincoli e delle ipoteche iscritte a garanzia della gestione per periodi anteriori a quello per il quale la cauzione deve essere prestata, purche' da apposita attestazione dell'intendente di finanza risulti che il concessionario, per tali periodi, non ha debiti verso gli enti impositori.19
Art. 52 Cauzione mediante polizza fidejussoria
1. Quando la cauzione e' prestata mediante polizza fidejussoria la mora nel pagamento dei premi non libera l'assicuratore dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui e' stato emessa la polizza e sino all'emissione del decreto di svincolo.
2. Le condizioni di polizza sono approvate con decreto del Ministro delle finanze.19
Art. 53 Dichiarazione di idoneita' della cauzione
1. La cauzione e' unica e rapportata al complessivo importo, determinato a norma dell'articolo 46, qualora piu' ambiti territoriali vengono ad essere riuniti nella gestione di un medesimo concessionario.
2. Se la cauzione risulta regolarmente prestata il Ministro delle finanze ne dichiara l'idoneita', con apposito provvedimento, da comunicare al concessionario ed alla competente intendenza di finanza.
3. Se il concessionario non provvede alla prestazione della cauzione nel termine stabilito il Ministro delle finanze ne dichiara la decadenza, salvo che non ritenga di accordare una proroga del termine stesso.19
Art. 54 Adeguamento della cauzione nel corso della gestione
1. Se nel corso della gestione e comunque per un periodo di almeno un triennio il valore complessivo dei beni che costituiscono la cauzione e' diminuito di almeno il dieci per cento o il carico complessivo della riscossione e' aumentato di almeno il dieci per cento, il servizio centrale, con avviso notificato, invita il concessionario ad integrare la cauzione entro trenta giorni.
2. Ai fini della integrazione della cauzione i titoli sono valutati, a norma dell'articolo 48, comma 2, in base al corso medio del semestre precedente la notificazione dell'avviso.
3. Se il concessionario non provvede ad adeguare la cauzione, il servizio centrale inizia la procedura per la dichiarazione di decadenza, salvo che non accordi un ulteriore termine non superiore a novanta giorni. Per la dichiarazione di decadenza si applica l'articolo 20, comma 3.
Art. 55 Sostituzione della cauzione
1. Nel corso della gestione la cauzione puo' essere sostituita in tutto o in parte con altra, purche' questa garantisca le obbligazioni del concessionario anche per il periodo di tempo decorso a norma dell'articolo 51.
2. Il decreto di svincolo previsto dall'articolo 60 puo' essere emesso solo dopo che e' stata dichiarata la idoneita' della nuova cauzione a norma dell'articolo 53.19
Art. 56 Formazione del titolo esecutivo per l'espropriazione della cauzione
1. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte nei termini fissati dagli articoli 72 e 73 l'intendente di finanza, anche per conto degli altri creditori, rivolge al concessionario l'invito a pagare entro cinque giorni le somme dovute, maggiorate ai sensi dell'articolo 104, commi 1, 2 e 3 e ne da' notizia ai predetti enti.
2. In caso di mancato pagamento, il Ministro delle finanze, su richiesta dell'intendente di finanza, dispone, con decreto, l'espropriazione della cauzione e, in quanto occorra, degli altri beni del concessionario. Tale decreto a tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed e' trasmesso all'intendente di finanza che lo notifica al concessionario ed al terzo che ha prestato la cauzione, nei modi previsti dal codice di procedura civile.
3. Il decreto ministeriale costituisce titolo esecutivo. In virtu' di esso l'intendente di finanza, anche nell'interesse degli altri creditori garantiti dalla cauzione procede all'espropriazione forzata.19
Art. 57 Procedura di espropriazione della cauzione
1. Il procedimento di espropriazione forzata e' compiuto in conformita' alle norme dell'articolo 45, commi 3 e 4, nonche' degli articoli 64 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con le seguenti modifiche:
a) le attribuzioni spettanti al concessionario ed agli ufficiali di riscossione sono espletate rispettivamente dall'intendente di finanza e dagli ufficiali giudiziari;
b) il creditore istante puo' concorrere all'asta senza depositare la cauzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
c) il prezzo di aggiudicazione deve essere versato alla Cassa depositi e prestiti nel termine di tre giorni dalla vendita;
d) nell'ipotesti prevista dall'articolo 87 del decreto n. 602 del 1973, l'immobile e' devoluto all'ente creditore o a quello fra gli enti creditori che vanta il maggior credito per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e l'importo del credito per cui si proceda, al netto delle spese di esecuzione degli interessi di mora;
e) gli articoli 78, 79 e 90 del decreto n. 602 del 1973, non si applicano.
2. I titoli depositati presso la Cassa depositi e prestiti ed i titoli ipotecati per cauzione sono alienati al prezzo di borsa, a cura della Cassa medesima o dell'istituto emittente, nelle forme stabilite dai rispettivi regolamenti.19
Art. 58 Riparto fra gli aventi diritto
1. Il riparto del denaro costituito in cauzione e delle somme ricavate dall'esecuzione sui beni costituenti la cauzione stessa e' disposto con provvedimento del servizio centrale e diviene esecutivo a tutti gli effetti qualora, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non venga fatta oppozione davanti al pretore. Questi provvede quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 45, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Se davanti al pretore non si raggiunge l'accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applicano le disposizioni dell'articolo 512 del codice di procedura civile.
3. Se il ricavato della vendita di beni costituenti la cauzione e degli altri beni del concessionario non e' sufficiente al pagamento dei crediti degli enti interessati, il debito residuo e' proporzionalmente accollato a ciascuno dei creditori.19
Art. 59 Reintegrazione della cauzione
1. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 56, comma 2, il servizio centrale intima al concessionario di reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica.
2. Se la cauzione non e' reintegrata, il Ministro delle finanze dichiara, a norma dell'articolo 20 e seguenti, la decadenza del concessionario, salvo che, riconosciuta l'esistenza di circostanze a lui non imputabili, ritenga di accordare una proroga del termine.19