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Sez. 1, Sentenza n. 10762 del 24/03/1986 Ud. (dep. 13/10/1986) Rv. 173920 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ESTREMI - COMPLESSO E SPECIFICA ORGANIZZAZIONE DI MEZZI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PERMANENTE VINCOLO ASSOCIATIVO AI FINI CRIMINOSI E STRUTTURA ORGANIZZATRICE MINIMA - PROVA - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173920-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ESTREMI - COMPLESSO E SPECIFICA ORGANIZZAZIONE DI MEZZI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PERMANENTE VINCOLO ASSOCIATIVO AI FINI CRIMINOSI E STRUTTURA ORGANIZZATRICE MINIMA - PROVA - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*

Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. non è necessario, considerato che "associazione" non è eguale ad "accordo", una complessa e specifica organizzazione di mezzi, perfetta in tutte le sue strutturazioni e nei ruoli di ciascun associato. Poiché però trattasi di delitto contro l'ordine pubblico, la cui garanzia costituisce precipuo interesse dello stato, e che viene in concreto leso dall'esistenza dell'associazione e dall'allarme sociale che questa di per sè stessa suscita, è necessaria, ai fini della riconducibilità alla fattispecie estratta delineata dal legislatore sia la prova dell'esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, sia l'individuazione di una struttura organizzativa minima in modo da consentire anche la necessaria distinzione tra accordo fra più persone dall'associazione per delinquere, a prescindere dalla commissione dei reati preventivati. (V mass n 158624).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)