Sez. 1, Sentenza n. 9657 del 03/10/1997 (Rv. 508504 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Compagnia assicuratrice - Pagamento di tributo attinente ad operazioni d'importazione compiute da uno spedizioniere avvalsosi del regolamento differito dei tributi doganali - Facoltà di surrogazione e regresso nei riguardi del proprietario della merce - Condizioni - Avvenuto pagamento sulla base di una pregressa polizza fideiussoria - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
Il principio per cui, ove una compagnia di assicurazione, avendo stipulato una polizza fideiussoria con uno spedizioniere doganale in relazione all'ammissione di quest'ultimo al regolamento differito dei tributi doganali (Artt. 78, 79, 87 d.P.R. N. 43 del 1973), ed avendo soddisfatto l'Amministrazione finanziaria con riguardo a tributi attinenti ad operazioni d'importazione effettuate da detto spedizioniere, ha facoltà di surrogazione e regresso nei confronti del proprietario della merce, non può operare allorché la compagnia assicuratrice paghi al di fuori dell'esistenza di qualsiasi rapporto fideiussorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1951, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)