Sez. 3, Sentenza n. 2625 del 04/09/1981 Ud. (dep. 10/03/1982) Rv. 152694 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RIFERIMENTO ALLE MANSIONI IN CONCRETO DISIMPEGNATE - NECESSITÀ.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RIFERIMENTO ALLE MANSIONI IN CONCRETO DISIMPEGNATE - NECESSITÀ.*
L'individuazione del responsabile della mancata attuazione delle misure di sicurezza va effettuata con riferimento alle mansioni in concreto disimpegnate e non alla astratta qualificazione del rapporto esistente tra i diversi destinatari delle norme antinfortunistiche, non essendo escluso che le attribuzioni e le competenze possano essere delegate dal dirigente al preposto. (Conf mass n 151878; (Conf mass n 147457; (Conf mass n 145982).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)