Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni
Testo in vigore al
Art. 24
1. Per i fatti commessi dai minori degli anni 18, sia che abbiano dato luogo a condanna, sia a proscioglimento, e' ammessa una riabilitazione speciale, che fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.
2. Quando il minore ha compiuto gli anni 18, ma non ancora i 25, e non e' tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza, il Tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su domanda dell'interessato, su richiesta del pubblico ministero, o anche d'ufficio, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nell'officina, in pubblici o privati istituti, nelle organizzazioni della Gioventu' italiana del Littorio, dei Fasci giovanili di combattimento, dell'Opera nazionale del dopolavoro e delle associazioni sportive.12
3. Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attivita' della vita sociale, dichiara la riabilitazione.
4. Se in un primo esame appare insufficiente la prova dell'emenda, il Tribunale puo' rinviare l'indagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno del minore.
5. Il Tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio, senza assistenza di difensori, sentiti l'autorita' di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, l'esercente la patria potesta' o la tutela e il minore.
6. Il provvedimento di riabilitazione e' annotato nelle sentenze riguardanti il minore ed e' iscritto nel casellario giudiziario.
Copia di esso e' trasmessa all'autorita' di pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore, nonche' alle rispettive autorita' provinciali di P. S.
Dichiarata la riabilitazione, nel certificato penale non si fa alcuna menzione dei precedenti penali del minore, anche se richiesto da una pubblica amministrazione, salvo che abbia attinenza con procedimento penale.
7. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del Codice penale.
8. Alla revoca della riabilitazione si procede a norma dell'art. 600 del Codice di procedura penale.
Parte III. Competenza amministrativa.
Art. 25 Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere
1. Quando un minore degli anni 18 da manifeste prove di irregolarita' della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designate dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalita' del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico Il provvedimento e' deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potesta' o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento e' consentita l'assistenza del difensore.
2. Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.
Art. 26 Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole
1. Le misure prevedute dall'art. 25 possono essere promosse dal pubblico ministero, se e' in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non puo' essere o non e' assoggettato a detenzione preventiva e se il minore e' stato prosciolto per difetto di capacita' di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva.
2. Quando e' stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25.
3. La misura di cui all'art. 25, n. 1, puo' altresi' essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del Codice civile.
Art. 27 Disposizioni particolari alla liberta' assistita
1. Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dal n. 1 dell'art. 25, all'atto dell'affidamento e' redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovra' seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonche' le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto.
2. Nel verbale puo' essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione.
3. Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare.
4. L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficolta' in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
5. L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonche' su quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'art. 29.
Art. 28 Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente
1. Il direttore dell'istituto nel quale il minore e' ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25 invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti.
2. L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il Tribunale per i minorenni.
Art. 29 Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure
1. Le prescrizioni stabilite a norma dell'art. 27 possono essere modificate in ogni tempo.
2. E' sempre in facolta' del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia piu' idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale.
3. Per i minori assoggettati ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25 tale reinserimento puo' dal tribunale essere attuato altresi' con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'art. 27.
4. La cessazione delle misure disposte e' ordinata in ogni tempo dal tribunale allorche' il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura rossa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione e' in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di eta' o per servizio militare di leva.
Art. 30 Pensionati giovanili
1. I minorenni gia' rieducati che non possono convenientemente essere assistiti dalla famiglia o da altre persone o istituti di cui all'art. 23, sono ammessi in appositi pensionati giovanili.
2. L'organizzazione di tali pensionati deve consentire e favorire il collocamento dei minorenni al lavoro, presso stabilimenti o ditte esistenti nella medesima localita' o in altra viciniore.
Art. 31 Informazioni della pubblica sicurezza
1. Alle autorita' di pubblica sicurezza, nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od autorita', e' fatto divieto di indicare fra i precedenti personali, quelli relativi a misure rieducative, qualora esse siano cessate con il provvedimento di cui all'art. 29, ultimo comma, attestante l'avvenuto riadattamento sociale del minorenne.
Parte IV. Competenza civile.
Art. 32 Affari civili
1. Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi: all'esercizio della patria potesta' o della tutela, preveduti negli articoli 221, 222, 223; 233, 271 e 279 del Codice civile; alla impugnazione avverso la deliberazione del consiglio di famiglia, nella ipotesi preveduta nell'articolo 278; alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore eta' preveduti negli articoli 324 e 325 dello stesso Codice; all'esercizio del commercio da parte dei minori, indicati negli articoli 12 e 15 del Codice di commercio; all'ammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 e al loro licenziamento dai manicomi stessi, a termini degli articoli 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36.
2. La decisione sui gravami eventualmente ammessi contro tali provvedimenti e' di competenza del presidente o della sezione di Corte d'appello per i minorenni.
3. La stessa sezione provvede sulla domanda di adozione e di legittimazione dei minori degli anni 21 con le forme prevedute dagli articoli 213 a 219 e dall'art. 200 del codice civile.
Parte V. Disposizioni finali.
Art. 33 Norme di esecuzione, di integrazione e di coordinamento
1. Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare con decreti Reali, su proposta del Guardasigilli, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze, le norme transitorie, di attuazione, di esecuzione del presente decreto, nonche' quelle di coordinamento dello stesso con le leggi che si occupano della tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento rendera' necessarie.
Art. 34 Limiti dell'efficacia derogativa della legge
1. Nelle materie prevedute nel presente decreto, in quanto non sia disposto o modificato dal decreto medesimo, continueranno ad osservarsi le norme dei codici, delle leggi e dei regolamenti in vigore.
Art. 35 Decorrenza dell'applicazione della legge
1. Il presente decreto entrera' in vigore il 29 ottobre 1934-XIII, e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 20 luglio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci - Jung
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 7. - Mancini.