Sez. 6, Sentenza n. 36354 del 26/05/2003 Ud. (dep. 22/09/2003) Rv. 227032 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Elemento psicologico - Dolo intenzionale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 340 cod. pen., non è necessario il dolo intenzionale essendo sufficiente che l'agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento, anche in via di mera possibilità, determini l'interruzione o il turbamento di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non sussistesse l'elemento psicologico richiesto, in quanto l'imputato si era premurato di avvertire il reparto presso cui lavorava affinché fossero adottate le opportune determinazioni per sostituirlo, sicché difettava in lui la consapevolezza, anche solo a livello di mera possibilità, che il servizio sarebbe stato turbato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)