Sez. 1, Sentenza n. 11752 del 11/03/2005 Cc. (dep. 24/03/2005) Rv. 231227 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE | Giudice competente - Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza - Già intervenuta declaratoria di incompetenza da parte del g.i.p. - Irrilevanza - Interesse ad impugnare - Permanenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE
Anche quando la misura cautelare sia stata applicata da un giudice incompetente e gli atti siano stati tempestivamente trasmessi all'ufficio del P.M. competente, la decisione sull'istanza di riesame spetta al Tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del primo giudice, in quanto l'art. 309, comma settimo, cod. proc. pen., fornisce un'indicazione non derogabile di competenza, ed inoltre persiste un interesse dell'indagato all'impugnazione del primo provvedimento coercitivo, nonostante l'eventuale emissione del secondo che sia stato adottato nel termine di venti giorni ex art. 27 cod. proc. pen., anche sotto il profilo dell'utilità conseguibile con l'accertamento dei presupposti per l'ottenimento della riparazione per l'ingiusta detenzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)