Sez. 5 - , Ordinanza n. 5070 del 21/02/2019 (Rv. 652952 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE | Rendita catastale - Impianti di risalita - Criteri di attribuzione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE
In tema di classamento catastale dei beni immobili, gli impianti di risalita al servizio di piste sciistiche, come le sciovie, le funivie e le seggiovie, possono essere classificati come "mezzi pubblici di trasporto", con il conseguente accatastamento nella categoria catastale E, ove, pur soddisfacendo un interesse commerciale, siano anche funzionali alle esigenze di mobilità generale della collettività.
Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 8, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 30, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40, Legge 24/11/2006 num. 286
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)