Sez. 1, Sentenza n. 10116 del 02/05/2006 (Rv. 588746 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Illecito extracontrattuale - Permanenza - Accertamento - Identità dell'agente - Necessità - Fattispecie in tema di fallimento dell'occupante abusivo di un immobile.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Perchè possa configurarsi un illecito permanente, è necessario che la condotta sia posta in essere dal medesimo soggetto, dovendo la permanenza essere accertata non già in riferimento al danno, bensì al rapporto eziologico tra il comportamento "contra ius" dell'agente, qualificato dal dolo o dalla colpa, e il danno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di un unico illecito a carattere permanente nel caso in cui, a seguito del fallimento di un'impresa che abbia occupato abusivamente un immobile, il curatore abbia continuato a detenerlo senza titolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)