diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12260 del 17/07/2012 (Rv. 623238 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ ED ALL'USO | Sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un preliminare relativo alla compravendita di un immobile - Mancanza dell'attestazione di certificazione energetica, di cui all'art. 5 della legge Regione Piemonte n. 13 del 2007, nonché all'art. 6, d.lgs. n. 192 del 2005 - Causa ostativa all'emissione della sentenza ex art.2932 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623238-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ ED ALL'USO

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, non osta all'emissione della sentenza ex art. 2932 cod. civ. la mancanza dell'allegazione dell'attestato di certificazione energetica, di cui all'art. 5 della legge regionale Piemonte 28 maggio 2007, n. 13, nonché all'art. 6, d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, potendo le parti stipulare il contratto e rinviare, tacitamente o esplicitamente, ad un momento successivo la consegna dell'attestato, cui per legge il venditore è obbligato e che il compratore può richiedere, in quanto rientrante tra i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta ai sensi dell'art. 1477, ultimo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477 com. 3, Cod. Civ. art. 2932, Legge Reg. Piemonte 28/05/2007 num. 13 art. 5, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 192 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)