Sez. 2, Sentenza n. 14284 del 18/12/1999 (Rv. 532354 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE | Prescrizione biennale - Deducibilità della garanzia in via di eccezione - Condizioni - Limiti.
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE
In tema di contratto di appalto, la domanda risarcitoria del committente volta a far valere nei confronti dell'appaltatore la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, è soggetta alla prescrizione biennale di cui all'art. 1667 terzo comma cod.civ., non applicandosi alla stessa il principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum", che opera invece con riguardo alla mera eccezione di garanzia volta a paralizzare la domanda di pagamento dell'appaltatore ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1667 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)