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Sez. 1, Sentenza n. 367 del 10/03/1969 Ud. (dep. 30/07/1969) Rv. 112345 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - PRETESA NULLITA DELL'ORDINANZA - IMPUGNAZIONE SPECIFICA, DISTINTA DA QUELLA DELLA SENTENZA CONTUMACIALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112345-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - PRETESA NULLITA DELL'ORDINANZA - IMPUGNAZIONE SPECIFICA, DISTINTA DA QUELLA DELLA SENTENZA CONTUMACIALE - NECESSITA.*

L'ordinanza dichiarativa di contumacia deve essere specificamente impugnata quando se ne vuole far valere la asserita nullita derivante dalla Mancanza di motivazione e cioe da un vizio del provvedimento, non essendo sufficiente allo scopo impugnare solo la sentenza che definisce il giudizio. Ne consegue che, ove non si sia osservato il disposto dell'art.200 comma 2 cod.proc.pen., relativamente all'ordinanza dichiarativa di contumacia, la carenza di motivazione in ordine all'impedimento a comparire addotto dall'imputato non puo essere fatta valere come motivo di gravame. (Conf.111260, anno 1969, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)