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Sez. 3, Sentenza n. 546 del 03/03/1971 (Rv. 350239 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - AD ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - SENTENZA DI RIGETTO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350239-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - AD ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - SENTENZA DI RIGETTO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*

L'art 111 della Costituzione, ammettendo in via generale il ricorso per Cassazione avverso tutti i provvedimenti aventi carattere decisorio non soggetti per legge ad altro gravame, non pone alcuna limitazione od eccezione, tanto meno in ordine alle pronunzie emesse nel procedimento esecutivo in Sede di opposizione agli Atti esecutivi, attinenti sia a questioni di rito che di merito, e quindi anche in ordine ad una sentenza di rigetto di opposizione all'ordinanza di assegnazione di beni pignorati, emessa a sensi dell'art 507 cod proc civ. (V 2287'66, mass n 324450' 2255'65).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 507, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)